LEGGE 30 aprile 1962 n. 283
(GAZZETTA UFFICIALE n. 139 del 04/06/62 )

MODIFICA DEGLI ARTT. 242, 243, 247, 250 E 262 DEL T.U. DELLE LEGG SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934, N. 1265: DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE. 

ART. 1 (Testo modificato dall'art. 1, L. 26 febbraio 1963, n. 441) 

1. Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorita' sanitaria puo' procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonche' sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa puo', altresi', procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo autorizzati. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmettera' denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'esercente presso cui e' stato fatto il prelievo e all'autorita' che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sara' fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sara' indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'Autorita' giudiziaria. Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmettera' immediatamente le denuncie all'Autorita' giudiziaria. 

ART. 2 (Testo modificato dall'art. 2, L. 26 febbraio 1963, n. 441) 

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, e' subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione e' condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. 

ART. 3 

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorita' sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. 

ART. 4 

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, e' tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalita' stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo. 

ART. 5 

E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: 
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; 
b) b) in cattivo stato di conservazione; 

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze
ministeriali; 

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o
trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; 

e) (Testo soppresso dall'art. 3, L. 26 febbraio 1963, n. 441) 

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione, a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potra' essere omessa quando la colorazione e' effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti; 

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo 

ART. 6 

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari. Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari; 

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo. In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale. 

ART. 7 (Testo modificato dall'art. 4, L. 26 febbraio 1963, n. 441) 

Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito. 

ART. 8 (Testo modificato dall'art. 5, L. 26 febbraio 1963, n. 441) 

I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a carattere leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonche' la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume. Il regolamento determinera' altresi' l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovra' essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento stesso. I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso o volume, secondo le 
norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 

ART. 9 (Testo modificato dall'art. 6, L. 26 febbraio 1963, n. 441) 

Le sostanze, il cui impiego non e' consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000. 

ART. 10 (Testo modificato dall'art. 7, L. 26 febbraio 1963, n. 441) 

Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonche' degli oggetti d'uso personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalita' d'uso . Il Ministro per la sanita' provvedera' nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonche' oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. 

ART. 11 (Testo modificato dall'art. 8, L. 26 febbraio 1963, n. 441). 

E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonche' qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti piu' del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile; 

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento; 

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'l per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria; 

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purche' le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilita' da parte della lega saldante; 

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi piu' di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale: 

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprieta' organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari. Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati. Le predette disposizioni si applicano altresi' ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonche' ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000. 

ART. 12 (Testo modificato dall'art. 9, L. 26 febbraio 1963, n. 441)

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge. I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6. 

ART. 13 (Testo modificato dall'art. 10, L. 26 febbraio 1963, n. 441)

E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualita' o genuinita' da chiunque rilasciati, nonche' disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la 
natura, sostanza, qualita' o le proprieta' nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000. Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande 

ART. 14 

Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. 
Esso e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti. E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneita' sanitaria. I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000. Quest'ultima ammenda si applica altresi' a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari. 

ART. 15 (Testo modificato dall'art. 11, L. 26 febbraio 1963, n. 441) 

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravita' anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento. Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale e' ammesso il ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni. 

ART. 16 

L'autorita' sanitaria, quando accerti la nocivita' di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana. 

ART. 17 

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000. 

ART. 18

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato piu' grave ai sensi di altre disposizioni. 

ART. 19 

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione. 

ART. 20

Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonche' qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge. 

ART. 21

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanita': a tale scopo e' costituita, presso il Ministero della sanita' una Commissione permanente, di cui fanno parte: 

a) un rappresentante del Ministero della sanita' che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 

c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 
d) un rappresentante del Ministero delle finanze; 
e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'; 
f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; 
g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi; 
h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane; 
i) un direttore di istituto di chimica agraria. 
Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame. 

ART. 22 (Testo modificato dall'art. 12, L. 26 febbraio 1963, n. 441)

Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti. 

ART. 23

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
E' concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme prescritte. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanera' il regolamento per la sua esecuzione.